Trust familiari - Trust in luogo del fondo patrimoniale
Un trust può essere pensato per assolvere agli stessi scopi del fondo patrimoniale ovvero destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Le principali differenze rispetto al fondo patrimoniale riguardano:
Come già accennato, in caso di cessazione degli effetti del matrimonio il fondo patrimoniale cessa a
sua volta ed i beni sono liberamente aggredibili dal creditori dei coniugi. Questo vale anche nel caso di morte di uno dei
coniugi in quanto i creditori del de cuius possono aggredirli tanto quanto potrebbero farlo i creditori di uno dei coeredi.
Questo è invece evitabile con il trust il quale, ben potendo sopravvivere al matrimonio, può prevedere tutte le necessarie
clausole sia per l’eventuale scioglimento del matrimonio sia per la successione nella posizione di beneficiario dei redditi
e/o del patrimonio.
In altri termini, i beni disposti in trust possono godere della conseguente segregazione patrimoniale fino a che la
situazione di uno o entrambi gli ex coniugi non permetta di procedere al trasferimento della proprietà dei beni senza
rischiare aggressioni da parte dei creditori.
Allo stesso modo, in caso di cessazione del matrimonio per morte di uno dei coniugi, a differenza di quanto accadrebbe con
il fondo patrimoniale i creditori del coniuge defunto non potranno aggredire i beni in trust i quali, invece, rimarranno ivi
segregati nell’interesse dell’altro beneficiario e/o degli altri beneficiari.
Anche la segregazione patrimoniale derivante da e conseguente ai due negozi giuridici è profondamente diversa.
Per pacifica previsione normativa (poi enormemente ampliata dalla giurisprudenza), i beni oggetto di fondo patrimoniale possono essere liberamente
aggrediti dai creditori dei coniugi che dimostrino che il debito è stato originariamente contratto per soddisfare un bisogno della famiglia
medesima. In questo senso, una banca che abbia concesso un prestito per l’acquisto di un’automobile o di una seconda abitazione per le vacanze
potrà agevolmente aggredire il fondo patrimoniale qualora i coniugi si rendessero inadempienti.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ampliato notevolmente il novero dei debiti che si presume siano stati contratti nell’interesse
della famiglia mediante un’interpretazione (eccessivamente?!?) estensiva del concetto di “interesse della famiglia” che è arrivato a
ricomprendere il “pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa,
restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi“ (Cass. 07/01/1984 n. 134 Nella
fattispecie i giudici hanno asserito che fra essi vanno ricompresi eventuali debiti derivanti da fideiussioni che l’imprenditore ha
rilasciato, anche successivamente alla costituzione del fondo, per garantire linee di credito concesse alla sua azienda poiché da questa
derivano i redditi necessari al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (sic!!!).
A differenza di quanto detto sopra, un trust familiare costituito con le medesime finalità attuerebbe un diverso tipo di segregazione tale per cui, ancorché costituito per soddisfare i bisogni della famiglia, non potrà in alcun modo essere aggredito dai creditori della stessa, neppure per debiti sorti o contratti per soddisfarne i bisogni. Nell’esempio di prima, la banca che abbia concesso il prestito necessario per l’acquisto di un’autovetture o di un immobile successivamente alla costituzione del trust non potrà in nessun caso aggredire i beni facenti parte del patrimonio del trust stesso. Infatti, la dottrina e la giurisprudenza sono assolutamente concordi nell’affermare che i beni in trust possono essere aggrediti solamente dai creditori del trust stesso e non già da quelli dei beneficiari. Per maggior chiarezza a riguardo si rimanda a quanto detto riguardo ai trust discrezionali e non discrezionali.
Vale qui la pena dire che in nessun caso il fondo patrimoniale o il trust potranno essere utilizzati quale strumento per spogliarsi di un patrimonio in frode ai creditori. In tali casi la dottrina e la giurisprudenza sono unanimemente concordi nel ritenere che eventuali atti di questo tipo sono nulli e/o annullabili e, pertanto, del tutto inutili.