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Trust familiari - Trust in luogo del fondo patrimoniale

Trust in luogo del fondo patrimoniale

Un trust può essere pensato per assolvere agli stessi scopi del fondo patrimoniale ovvero destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Le principali differenze rispetto al fondo patrimoniale riguardano:

  1. Costituzione:
    1. Per il trust non è necessario che esista il matrimonio e neppure la previsione dello stesso;
    2. Il trust non necessita di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata per l’istituzione (ma è necessaria per la segregazione nel trust di beni immobili e beni mobili registrati);
    3. Un singolo trust può essere istituito per il soddisfacimento dei bisogni di più famiglie (quella dei genitori e quelle dei figli, ancorché future)
  2. Fondo:
    1. Nel trust può essere conferito qualsiasi bene o diritto commerciabile, ivi comprese quote o azioni societarie come pure quote di società in accomandita semplice (ovviamente, in questo caso il trust potrà essere solamente socio accomandante);
    2. Nel trust possono essere conferiti diritti di credito e/o altri titoli per i quali non è possibile l’ annotazione a margine
  3. Pubblicità: Non è necessario annotare l’istituzione del trust a margine dell’atto di matrimonio e, soprattutto, non è essenziale che l’annotazione a margine dell’atto abbia data certa, mentre il trasferimento di beni immobili e/o mobili registrati in trust segue le normali regole previste per tali beni
  4. Amministrazione:
    1. Il trustee può anche non essere uno dei coniugi o dei conviventi;
    2. Le regole relative all’amministrazione possono essere scelte liberamente;
    3. Anche in presenza di figli minori il tribunale non ha alcun diritto di intervenire sulle scelte gestorie del trustee;
  5. Durata: In assenza di figli minorenni il fondo patrimoniale cessa per qualunque evento che causi la fine del matrimonio (morte di uno dei coniugi, divorzio, etc.).

Come già accennato, in caso di cessazione degli effetti del matrimonio il fondo patrimoniale cessa a sua volta ed i beni sono liberamente aggredibili dal creditori dei coniugi. Questo vale anche nel caso di morte di uno dei coniugi in quanto i creditori del de cuius possono aggredirli tanto quanto potrebbero farlo i creditori di uno dei coeredi.
Questo è invece evitabile con il trust il quale, ben potendo sopravvivere al matrimonio, può prevedere tutte le necessarie clausole sia per l’eventuale scioglimento del matrimonio sia per la successione nella posizione di beneficiario dei redditi e/o del patrimonio.
In altri termini, i beni disposti in trust possono godere della conseguente segregazione patrimoniale fino a che la situazione di uno o entrambi gli ex coniugi non permetta di procedere al trasferimento della proprietà dei beni senza rischiare aggressioni da parte dei creditori.
Allo stesso modo, in caso di cessazione del matrimonio per morte di uno dei coniugi, a differenza di quanto accadrebbe con il fondo patrimoniale i creditori del coniuge defunto non potranno aggredire i beni in trust i quali, invece, rimarranno ivi segregati nell’interesse dell’altro beneficiario e/o degli altri beneficiari.

Anche la segregazione patrimoniale derivante da e conseguente ai due negozi giuridici è profondamente diversa. Per pacifica previsione normativa (poi enormemente ampliata dalla giurisprudenza), i beni oggetto di fondo patrimoniale possono essere liberamente aggrediti dai creditori dei coniugi che dimostrino che il debito è stato originariamente contratto per soddisfare un bisogno della famiglia medesima. In questo senso, una banca che abbia concesso un prestito per l’acquisto di un’automobile o di una seconda abitazione per le vacanze potrà agevolmente aggredire il fondo patrimoniale qualora i coniugi si rendessero inadempienti.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ampliato notevolmente il novero dei debiti che si presume siano stati contratti nell’interesse della famiglia mediante un’interpretazione (eccessivamente?!?) estensiva del concetto di “interesse della famiglia” che è arrivato a ricomprendere il “pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi“ (Cass. 07/01/1984 n. 134 Nella fattispecie i giudici hanno asserito che fra essi vanno ricompresi eventuali debiti derivanti da fideiussioni che l’imprenditore ha rilasciato, anche successivamente alla costituzione del fondo, per garantire linee di credito concesse alla sua azienda poiché da questa derivano i redditi necessari al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (sic!!!).

A differenza di quanto detto sopra, un trust familiare costituito con le medesime finalità attuerebbe un diverso tipo di segregazione tale per cui, ancorché costituito per soddisfare i bisogni della famiglia, non potrà in alcun modo essere aggredito dai creditori della stessa, neppure per debiti sorti o contratti per soddisfarne i bisogni. Nell’esempio di prima, la banca che abbia concesso il prestito necessario per l’acquisto di un’autovetture o di un immobile successivamente alla costituzione del trust non potrà in nessun caso aggredire i beni facenti parte del patrimonio del trust stesso. Infatti, la dottrina e la giurisprudenza sono assolutamente concordi nell’affermare che i beni in trust possono essere aggrediti solamente dai creditori del trust stesso e non già da quelli dei beneficiari. Per maggior chiarezza a riguardo si rimanda a quanto detto riguardo ai trust discrezionali e non discrezionali.

Vale qui la pena dire che in nessun caso il fondo patrimoniale o il trust potranno essere utilizzati quale strumento per spogliarsi di un patrimonio in frode ai creditori. In tali casi la dottrina e la giurisprudenza sono unanimemente concordi nel ritenere che eventuali atti di questo tipo sono nulli e/o annullabili e, pertanto, del tutto inutili.


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