Il Trust /

Legge Regolatrice

La legge regolatrice

Poiché il nostro ordinamento, come altri ad esso simili, ha oggettive difficoltà a regolare un istituto che muove da un presupposto, la dual ownership, che gli è totalmente sconosciuto, l’Art. 6 della Convenzione dell’ Aja del 1985 ha stabilito che Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso.
Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda l’istituto del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all’art.7.”

Pertanto, spetta al Disponente in fase di istituzione del trust l’obbligo di scegliere la legge che regolerà il trust stesso ed i rapporti da esso nascenti. Sono molte le legislazioni che contemplano il trust quali, a titolo puramente esemplificativo, la legislazione inglese, dell’Isola di Jersey, di San Marino, della Nuova Zelanda, del Delawere, etc.

In concreto, la scelta della legislazione applicabile al trust può essere fatta solo dopo un’ attenta analisi degli scopi che il trust intende perseguire nonché dei diritti, dei doveri e dei poteri che si intendono assegnare alle figure presenti poiché ogni legislazione ha delle peculiarità che la distinguono dalle altre. Ad esempio, alcune legislazioni permettono la creazione di qualunque tipo di trust di scopo (purpose trust) purché lo scopo sia lecito, mentre altre ammettono tali trust solo se lo scopo è la beneficienza mentre lo escludono in tutti gli altri casi; ancora, i diritti del Disponenti ed i poteri del Trustee non sono identici in tutte le legislazioni, così come per uno stesso trust potrebbe essere obbligatoria la nomina di un Guardiano (Protector o Enforcer) secondo una legislazione mentre secondo un’altra potrebbe non essere necessaria.