Trust discrezionali e non discrezionali
Come detto, l’effettivo affidamento del patrimonio al trustee e la sua effettiva possibilità di gestire i beni in trust sono una condicio sine qua non per l’effettiva validità del trust stesso ovvero per far sì che non possa essere qualificato come “sham”. Discorso diverso è, invece, quello relativo ai diritti dei beneficiari in quanto il Disponente può intervenire in modo concreto sulla discrezionalità del trustee in merito alla ripartizione dei redditi e/o del patrimonio del trust.
In generale si parla di trust discrezionale qualora il trustee abbia il potere
- ma non l’obbligo – di trasferire ad un beneficiario i redditi e/o il patrimonio del trust. Per converso, un trust
non è discrezionale quando il trustee ha uno specifico obbligo di attribuzione degli stessi.
Nella pratica esistono pochi esempi di trust completamente discrezionali o non discrezionali
in quanto la maggior parte contengono disposizioni di entrambi i tipi. Un esempio potrebbe essere quello di un trust che
contempli due beneficiari del reddito e del patrimonio in parti uguali e preveda in capo al trustee:
Previsioni come quella schematizzata nelle righe precedenti sono abbastanza comuni nella pratica e, di fatto, danno vita a trust che sono parzialmente discrezionali.
Un esempio di trust completamente discrezionale potrebbe essere quello di un
trust di scopo per finalità benefiche. In tal caso il disponente potrebbe semplicemente limitarsi a stabilire che il
trustee, con il parere favorevole del guardiano, abbia il diritto di decidere che parte dei redditi e/o del patrimonio
destinare annualmente a determinate finalità benefiche nonché a favore di quale ente, associazione, centro di ricerca, etc.
In questa ipotesi non ci sarà nessun soggetto in grado di pretendere dal trustee una qualunque prestazione, per lo meno
fino al momento in cui il trustee ed il guardiano non abbiano determinato quanto o cosa concedere ed a quale specifico
soggetto e si siano pertanto impegnati formalmente in tal senso.
La scelta necessaria fra trust discrezionale e trust non discrezionale
ha importanti risvolti anche sull’effetto segregativo del trust stesso.
Se il trustee ha una totale discrezionalità in ordine all’assegnazione di eventuali redditi o del patrimonio, il beneficiario
non è titolare di un diritto soggettivo di credito nei confronti del trust - ovvero non può obbligare il trustee a trasferirgli
i redditi e/o il patrimonio - bensì solamente di una legittima aspettativa che gli permette di intraprendere eventuali azioni
volte unicamente alla tutela del patrimonio del trust e/o dei redditi dello stesso. Al contrario, in caso di trust non
discrezionale il beneficiario può agire, anche giudizialmente, per ottenere dal trustee l’assegnazione di quanto gli spetta.
Il riflesso sull’effetto segregativo del trust si ha nel momento in cui un creditore del beneficiario intenda aggredire il trust
per ottenere il proprio soddisfacimento. In tal caso, qualora il si tratti di un trust non discrezionale, il creditore del
beneficiario potrà chiedere – e con tutta probabilità ottenere – un pignoramento del credito vantato dal beneficiario verso il
trust, sia esso relativo ad eventuali redditi o ad attribuzioni patrimoniali. Nel caso di trust discrezionale
tutto ciò non può avvenire in quanto manca il presupposto stesso per una simile aggressione (ovvero il diritto soggettivo di
credito del beneficiario).
Pertanto, in sintesi, in caso di trust discrezionale eventuali creditori del beneficiario non potranno aggredire i redditi o il patrimonio del trust fino a che questi non siano stati effettivamente trasferiti dalla sfera giuridica del trustee a quella del beneficiario stesso, mentre in caso di trust non discrezionale l’eventuale creditore del beneficiario potrà aggredire i redditi spettanti al beneficiario ovvero il patrimonio del trust nel momento stesso in cui si verifichi l’eventuale condizione che obbliga il trustee a trasferirlo al beneficiario.
Oltre ad avere importanti riflessi in tema di diritto civile, la discrezionalità del trust ha un
importante rilievo anche in ordine al trattamento fiscale. Infatti, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate,
i trust discrezionali sono opachi per il fisco mentre i trust non discrezionali sono
trasparenti. In termini pratici, nel primo caso il trust è un autonomo soggetto d’imposta ed i redditi da esso
prodotti e/o trasferiti ai beneficiari non dovranno essere ulteriormente tassati – come avviene per le partecipazioni
in società di capitali - mentre, nel secondo caso, il trust è trasparente e, pertanto, eventuali redditi prodotti saranno
oggetto di tassazione direttamente in capo ai beneficiari, come avviene per le società di persone.
Poiché un trust opaco è soggetto ad aliquota IRES mentre un trust trasparente è soggetto alle aliquote IRPEF se ne ha che,
in caso di produzione di redditi consistenti e/o di beneficiari con redditi personali elevati, un trust opaco risulta
fiscalmente più efficiente senza per questo ricadere in ipotesi elusive.