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Trust discrezionali e non discrezionali

Trust discrezionali e non discrezionali

Come detto, l’effettivo affidamento del patrimonio al trustee e la sua effettiva possibilità di gestire i beni in trust sono una condicio sine qua non per l’effettiva validità del trust stesso ovvero per far sì che non possa essere qualificato come “sham”. Discorso diverso è, invece, quello relativo ai diritti dei beneficiari in quanto il Disponente può intervenire in modo concreto sulla discrezionalità del trustee in merito alla ripartizione dei redditi e/o del patrimonio del trust.

In generale si parla di trust discrezionale qualora il trustee abbia il potere - ma non l’obbligo – di trasferire ad un beneficiario i redditi e/o il patrimonio del trust. Per converso, un trust non è discrezionale quando il trustee ha uno specifico obbligo di attribuzione degli stessi.
Nella pratica esistono pochi esempi di trust completamente discrezionali o non discrezionali in quanto la maggior parte contengono disposizioni di entrambi i tipi. Un esempio potrebbe essere quello di un trust che contempli due beneficiari del reddito e del patrimonio in parti uguali e preveda in capo al trustee:

  • l’obbligo di distribuire il 40% dei redditi del trust in parti uguali fra i beneficiari del reddito;
  • l’obbligo di accantonare a patrimonio il 30% dei redditi del trust;
  • il diritto di disporre della parte residua dei redditi del trust nel modo che ritiene più opportuno;
  • il diritto di concedere ad un beneficiario un reddito extra in caso di estremo bisogno;
  • il diritto di trasferire ad ogni beneficiario la sua quota di patrimonio dopo il compimento del 30° anno di età;
  • l’obbligo di trasferire ad ogni beneficiario la sua quota di patrimonio al compimento del 40° anno di età.

Previsioni come quella schematizzata nelle righe precedenti sono abbastanza comuni nella pratica e, di fatto, danno vita a trust che sono parzialmente discrezionali.

Un esempio di trust completamente discrezionale potrebbe essere quello di un trust di scopo per finalità benefiche. In tal caso il disponente potrebbe semplicemente limitarsi a stabilire che il trustee, con il parere favorevole del guardiano, abbia il diritto di decidere che parte dei redditi e/o del patrimonio destinare annualmente a determinate finalità benefiche nonché a favore di quale ente, associazione, centro di ricerca, etc.
In questa ipotesi non ci sarà nessun soggetto in grado di pretendere dal trustee una qualunque prestazione, per lo meno fino al momento in cui il trustee ed il guardiano non abbiano determinato quanto o cosa concedere ed a quale specifico soggetto e si siano pertanto impegnati formalmente in tal senso.

La scelta necessaria fra trust discrezionale e trust non discrezionale ha importanti risvolti anche sull’effetto segregativo del trust stesso.
Se il trustee ha una totale discrezionalità in ordine all’assegnazione di eventuali redditi o del patrimonio, il beneficiario non è titolare di un diritto soggettivo di credito nei confronti del trust - ovvero non può obbligare il trustee a trasferirgli i redditi e/o il patrimonio - bensì solamente di una legittima aspettativa che gli permette di intraprendere eventuali azioni volte unicamente alla tutela del patrimonio del trust e/o dei redditi dello stesso. Al contrario, in caso di trust non discrezionale il beneficiario può agire, anche giudizialmente, per ottenere dal trustee l’assegnazione di quanto gli spetta.
Il riflesso sull’effetto segregativo del trust si ha nel momento in cui un creditore del beneficiario intenda aggredire il trust per ottenere il proprio soddisfacimento. In tal caso, qualora il si tratti di un trust non discrezionale, il creditore del beneficiario potrà chiedere – e con tutta probabilità ottenere – un pignoramento del credito vantato dal beneficiario verso il trust, sia esso relativo ad eventuali redditi o ad attribuzioni patrimoniali. Nel caso di trust discrezionale tutto ciò non può avvenire in quanto manca il presupposto stesso per una simile aggressione (ovvero il diritto soggettivo di credito del beneficiario).

Pertanto, in sintesi, in caso di trust discrezionale eventuali creditori del beneficiario non potranno aggredire i redditi o il patrimonio del trust fino a che questi non siano stati effettivamente trasferiti dalla sfera giuridica del trustee a quella del beneficiario stesso, mentre in caso di trust non discrezionale l’eventuale creditore del beneficiario potrà aggredire i redditi spettanti al beneficiario ovvero il patrimonio del trust nel momento stesso in cui si verifichi l’eventuale condizione che obbliga il trustee a trasferirlo al beneficiario.

Oltre ad avere importanti riflessi in tema di diritto civile, la discrezionalità del trust ha un importante rilievo anche in ordine al trattamento fiscale. Infatti, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, i trust discrezionali sono opachi per il fisco mentre i trust non discrezionali sono trasparenti. In termini pratici, nel primo caso il trust è un autonomo soggetto d’imposta ed i redditi da esso prodotti e/o trasferiti ai beneficiari non dovranno essere ulteriormente tassati – come avviene per le partecipazioni in società di capitali - mentre, nel secondo caso, il trust è trasparente e, pertanto, eventuali redditi prodotti saranno oggetto di tassazione direttamente in capo ai beneficiari, come avviene per le società di persone.
Poiché un trust opaco è soggetto ad aliquota IRES mentre un trust trasparente è soggetto alle aliquote IRPEF se ne ha che, in caso di produzione di redditi consistenti e/o di beneficiari con redditi personali elevati, un trust opaco risulta fiscalmente più efficiente senza per questo ricadere in ipotesi elusive.