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Glossario del Trust

Glossario del Trust

Disponente (Settlor): è la persona che istituisce e dà vita al trust apportando il patrimonio iniziale che viene affidato al trustee nell’interesse del beneficiario e/o per il raggiungimento di uno scopo. Un trust può avere uno o più disponenti, anche in momento successivi poiché è possibile disporre dei beni in un trust preesistente. Infine, il disponente può essere tanto una persona fisica quanto giuridica (società, ente, etc.)

Beneficiario (Beneficiary): è la persona nel cui interesse o per il soddisfacimento del cui interesse il trust è stato istituito. Il beneficiario può essere individuato nominativamente o in base a predeterminate caratteristiche (ad esempio per grado di parentela) e può anche comprendere eventuali nascituri

Trustee: è colui al quale è affidato il patrimonio in trust ed a cui compete l’obbligo di gestirlo in conformità alle previsioni contenute nell’atto istitutivo. In base alla Legge Regolatrice prescelta è possibile – per quanto abbastanza inusuale – che un singolo trust sia amministrato da più trustee.

Guardiano (Protector e/o Enforcer): è un soggetto a cui è affidato il compito di controllare l’operato del Trustee ed a cui possono essere attribuiti alcuni poteri diversi da quelli meramente gestori. Come nel caso del trustee è possibile che un singolo trust abbia più guardiani.

Atto istitutivo: è il negozio giuridico attraverso cui il Disponente dà vita al trust e fissa le regole per la gestione dello stesso. Generalmente questo negozio giuridico ha la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata benché sia del tutto possibile istituire un trust mediante una scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate.

Patrimonio (Trust Fund): è l’insieme dei beni e/o dei diritti disposti in trust ed affidati al Trustee. Il conferimento del patrimonio può avvenire contestualmente all’istituzione del trust ovvero in uno o più momenti successivi, anche distanti nel tempo; quanto ai beni o diritti conferibili, possono di norma essere disposti in trust tutti i beni e/o i diritti (ad esempio un diritto di credito) di cui si ha la libera disponibilità.

Legge Regolatrice: si tratta della legge, o meglio, del sistema giuridico secondo le cui regole il trust è stato istituito e tale legge ne regola altresì la validità, l’interpretazione, l’amministrazione e gli effetti. Poiché nel diritto italiano non è presente alcuna norma civile che regoli il trust allo stesso modo in cui sono regolati, ad esempio, il fondo patrimoniale o gli altri atti di segregazione patrimoniale, è necessario che un trust istituito in Italia si “appoggi” ad un sistema normativo che lo prevede e lo regola. Poiché il trust è un istituto di diritto anglosassone, le leggi regolatrici utilizzate più di frequente sono di tale estrazione.