Il Trust /

L'istituto del Trust

L'istituto del Trust

Il trust è un istituto giuridico che nasce diversi secoli fa nel mondo anglosassone. Molto spesso associato o paragonato all’intestazione fiduciaria anche perché trust è effettivamente traducibile con fiducia (to trust significa “fidarsi”), in realtà differisce sia nella forma che nella sostanza da qualunque istituto giuridico del nostro diritto.

Nell’istituto del trust una persona, chiamata Disponente(Settlor), affida e trasferisce l’effettiva titolarità di uno o più diritti (di proprietà, di credito, etc.) ad un altro soggetto, il Trustee, il quale ha l’obbligo giuridico di gestire quanto gli è stato trasferito nell’interesse di qualcuno (il Beneficiario o Beneficiary, -ries) oppure per uno scopo specifico.

Nella definizione di cui sopra è stato usato volutamente il verbo affidare perché è spesso utilizzato come sinonimo di “aver fiducia”. In questo caso, però, è chiaro che il trasferimento dell’effettiva titolarità non avviene né a titolo gratuito (donazione) né oneroso (vendita, permuta, etc.), bensì unicamente perché il Disponente si fida del Trustee tanto da far affidamento sul fatto che lo stesso gestisca quanto gli è stato dato a favore di qualcuno o per uno scopo predefinito.

Il concetto basilare su cui si fonda il trust è la possibilità di scindere la gestione effettiva e reale della proprietà dal diritto di goderne, direttamente o dei suoi frutti. Si realizza così quella che nel diritto inglese viene chiamata Dual Ownership e che nel nostro diritto è totalmente sconosciuta.

Infatti, nel caso dell’intestazione fiduciaria, il fiduciante si spossessa dei beni solo formalmente perché, nella sostanza, il fiduciario si obbliga e si impegna ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compresa quella di restituire i beni. Al contrario, il Trustee è il titolare a tutti gli effetti dei beni o dei diritti posti in trust seppure gli stessi costituiscano un patrimonio autonomo rispetto al suo e non possa disporne a piacimento ma solo in accordo alle regole ed allo scopo del trust.

Quindi:

  • Il Disponente istituisce il trust
  • affidando al Trustee la titolarità di uno o più beni
  • rispetto ai quali ha tutti i poteri che spettano di diritto al proprietario con le limitazioni stabilite dalla legge regolatrice e/o dall’atto istitutivo,
  • ma tali beni non fanno parte del suo patrimonio personale
  • in quanto sottoposti ad un vincolo consistente nel soddisfacimento del Beneficiario ovvero in uno scopo specifico.

Volendo fare un paragone un po’ forzato, l’attività di gestione del Trustee è per certi versi paragonabile a quella dell’amministratore di una società in quanto entrambi hanno, entro limiti più o meno ampi, una piena autonomia decisionale per raggiungere la finalità per la quale il trust è stato istituito.