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Trust di scopo

Trust di scopo

Un trust di scopo (purpose trust) è un trust in cui non esistono beneficiari individuati o individuabili in base al solo atto istitutivo che, invece, indica in modo più o meno specifico l’obiettivo che il trust si prefigge di raggiungere. Questo implica che in un secondo momento sarà possibile identificare i beneficiari in funzione del programma negoziale che il disponente ha inteso perseguire per mezzo del trust istituito.

Tipici esempi di trust di scopo sono i trust di investimento, di garanzia, per finalità benefiche, endo o para concorsuali, etc., ovvero tutti quei trust in cui il programma negoziale prevede il raggiungimento di un fine la cui indeterminatezza al momento della costituzione di un trust non permette l’identificazione di un beneficiario. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che abbia la necessità di garantire una linea di credito o un prestito futuro. In questi casi è possibile istituire preventivamente un trust e dotarlo del necessario patrimonio (denaro, crediti, quote, azioni, titoli, immobili, etc.) che, quindi, già da quel momento passerà dalla sfera giuridica del disponente a quella del trustee godendo immediatamente dell’effetto segregativo proprio del trust. In un momento successivo, ovvero quando un terzo erogherà il finanziamento, il trustee sarà automaticamente obbligato a garantire l’adempimento dell’obbligazione anche in assenza di garanzie prestate nelle usuali forme tradizionali (fideiussione, pegno, ipoteca, etc.). Inoltre, l’obbligo di garanzia in capo al trustee sarebbe del tutto indipendentemente dalle vicende personali del debitore principale.

I trust di scopo si prestano particolarmente bene al raggiungimento di determinati obiettivi in quanto presentano vantaggi o permettono di superare molti limiti dei negozi giuridici tipici. Si pensi al caso in cui il creditore intenda escutere una garanzia ipotecaria o fideiussoria. In tal caso sarà costretto a rivolgersi al tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo seguito da un atto di precetto e, infine, da un pignoramento e dalla vendita di eventuali beni. Utilizzando un trust di garanzia sarà sufficiente rilevare l’inadempimento del debitore affinché si concretizzi l’obbligo in capo al trustee di utilizzare il patrimonio del trust per adempiere all’obbligazione garantita nei modi previsti dall’atto istitutivo.
Il trustee che non adempisse a tale obbligo neppure dietro sollecitazione del guardiano e/o del creditore incorrerebbe in un “breach of trust”, ovvero nella violazione dell’affidamento fiduciario che comporterebbe una sua personale responsabilità per i danni arrecati.